Alcuni chiarimenti sulla polizza MARSH

L’UNSCP ha stipulato una convenzione con il broker MARSH per soluzioni di copertura assicurativa a tutela dell’attività professionale svolta dai Segretari comunali.



Di seguito alcuni approfondimenti del collega Amedeo Bianchi. In nero le perplessità, in rosso i rispettivi chiarimenti.

1.      “…… ho avuto modo di partecipare ad un corso di formazione, circa un anno fa, in cui tra l'altro si parlava di polizze assicurative professionali. Un bravo relatore, avvocato esperto in materia, ha caldamente sconsigliato di cambiare assicuratore: pare che sulla base del meccanismo della ultrattività delle polizze, laddove dovesse capitare che un evento assicurato sorga prima del cambio ma si manifesti solo successivamente si attivi un drammatico circolo vizioso in base al quale non si capisce chi debba intervenire e di fatto accada che non intervenga nessuno. Il sconsiglio -ripeto: sconsolato ma accalorato- è stato di NON cambiare MAI assicuratore…”

Le polizze in ambito Rc Professionale e più specificatamente quelle dedicate alla “colpa grave” sono prestate in Italia dal mercato assicurativo (ormai da più di dieci anni almeno) unicamente in regime di “claims made”.

In sostanza l’operatività delle coperture è legata al momento in cui l’assicurato sia destinatario di richiesta di risarcimento (intendendosi per esso quella definita dai diversi contratti) e non direttamente al momento del comportamento o l’omissione connotati da colpa grave.  Mi spiego meglio: nel momento in cui l’assicurato fosse destinatario di richiesta di risarcimento è indispensabile che lo stesso sia titolare di polizza (diversamente non troverebbe operatività il contratto anche se, nel momento in cui è stato commesso l’errore, lo stesso fosse stato regolarmente assicurato) ma è altrettanto importante, appurata la regolarità e l’efficacia del contratto al momento della contestazione, che il comportamento in questione sia stato posto in essere all’interno della retroattività o pregressa contrattualmente prevista.
Esemplificando: comportamento colposo posto in essere 7 anni fa, polizza attiva nel 2017 che prevede retroattività di 5 anni. Richiesta di risarcimento ossia invito a dedurre della Corte dei Conti o messa in mora dell’Ente ricevuti dall’assicurato nel 2017: la garanzia non è operante perché la fattispecie risale ad un momento antecedente la validità temporale prevista dalla retroattività della copertura.

La soluzione dedicata agli Iscritti all’Unione prevede retroattività ILLIMITATA di default pertanto non sussiste il rischio sopra rappresentato.

Alla luce di quanto sopra si rende altrettanto importante comprendere che in fase di prima adesione a qualsiasi proposta assicurative di questa tipologia viene chiesto all’assicurando di compilare e sottoscrivere un questionario assuntivo riferito all’attività pregressa svolta dall’assicurando. Tale questionario molto spesso viene previsto in forma molto generica e “pericolosa” per l’aderente perché tende a considerare “fatto noto” e quindi escluso dall’operatività qualsiasi fattispecie pregressa. La tipica formulazione di questo tipo è la seguente: “sei a conoscenza di fatti, notizie, circostanze che potrebbero determinare richieste di risarcimento ai sensi di polizza..?” Questa impostazione può diventare critica perché non sempre viene definito cosa sia fatto, notizia e/o circostanza lasciando quindi alla compagnia la possibilità di definirne i contenuti solo ex post ossia a sinistro avvenuto.

La soluzione dedicata agli Iscritti all’Unione prevede impostazione molto chiara con indicazione delle singole fattispecie (e solo quelle) che costituiscono “fatto noto”
§  Avviso di garanzia
§  formale messa in mora da parte dell'Ente di appartenenza
§  formale invito a dedurre da parte della Corte dei Conti
§  formale richiesta di risarcimento danni scritta da parte di un terzo
§  Contestazioni scritte che potrebbero dar luogo a Richieste di Risarcimento

Concludendo su questo punto: è certamente vero che in caso di cambiamento di assicuratore è necessario prestare attenzione alle criticità sopra descritti ma lo è altrettanto che un conto è fare questa operazione in presenza di un questionario “indefinito” per non dire “ambiguo” altra è passare ad altra soluzione migliorativa sotto molti punti di vista (premio, massimale, franchigie/scoperti, oggetto, ecc..) sapendo che solo le cinque fattispecie sopra indicate se già verificatesi prima dell’adesione verranno escluse dall’operatività della copertura

2.      “…Bisogna invece evitare di assicurarsi con compagnie che non abbiano la sede legale in Italia, in tutti i cadi in cui ci si assicura con istituti primari i rischi sono bassi”

La compagnia che presta la copertura a favore degli Iscritti all’Unione ed intermediata da Marsh è AIG EUROPE LTD ossia una società facente parte del gruppo American International Group, Inc. (AIG), gruppo assicurativo leader mondiale con clienti in oltre 130 paesi.
AIG EUROPE LTD gode di un rating finanziario A+ (S&P) ed ha la propria rappresentanza legale e gestione diretta dei sinistri presso la propria sede in Italia sita a Milano.

3.      Ripeto, dolo escluso, ovviamente, se c'è una compagnia che mi assicura in modo chiaro netto e inconfutabile (quindi senza furbate) dai rischi di condanna al pagamento di somme derivanti da dichiarata colpa grave da parte della magistratura contabile, io stipulo la polizza domani. A titolo esemplificativo un collega condannato dalla Corte dei conti con sentenza irrevocabile di secondo grado per l'ingente direzione generale percepita non ha ottenuto l'indennizzo ma li il caso era evidente, il garante della legalità avrebbe dovuto consigliare in modo corretto il sindaco. A mio avviso vanno valutati i singoli casi di volta in volta non esiste una regola aurea che consenta sempre l'indennizzo

L’oggetto della copertura, le definizioni di sinistro e richiesta di risarcimento che, per comodità riporto di seguito, sono molto molto chiari netti ed inconfutabili a mio avviso:
§  sinistro: la richiesta di risarcimento rivolta all’assicurato
§  richiesta di risarcimento: 1) comunicazione con la quale l’Ente mette in mora l’Assicurato o manifesta allo stesso di ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’assicurato a titolo di colpa grave 2) invito a dedurre o citazione in giudizio dell’Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti o Tribunale Civile 2) richiesta di risarcimento danni indirizzata all’assicurato da parte di un terzo (escluso il proprio Ente perché tale ipotesi rientra nel punto 1.
§  Oggetto (da https://www.marsh-professionisti.it/unscp):
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'assicurato ed ai suoi eredi per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
Le garanzia di polizza si intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.
B) Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa
L'assicurazione si intende estesa
1) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza  e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigente nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
2) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.
Sono comprese nelle garanzie le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

4 “…Le polizze hanno enormi margini di ambiguita' e lo scopo di esse e' meramente commerciale nel senso di conseguire una raccolta di premi che remuneri la compagnia. Tant'e' che l'unica che le commercializza e' la Allianz erede della Loyd. Generali non le fa, Zurich non le fa , Unipol non le fa perche' sono ad alto rischio e non remunerative, posto che le compagnie assicurative non rientrano nel novero degli enti di beneficenza, ossia di enti che fanno regalie ai funzionari pubblici negligenti e allo Stato. Fino alla riforma della  142 del 90 infatti noi avevamo un rapporto di immedesimazione organica con lo Stato e nessuno si sognava di farci pagare danni erarialì anche per colpa lieve. Dal 1990 in poi c'è stato un crescendo in merito alle nostre responsabilità personali e patrimoniali e quindi le compagnie se ne sono volutamente disinteressate e quelle che propongono contratti ad un'attenta lettura propongono contratti che non ricomprendono tutti i profili di responsabilità o che sono comunque ambigui proprio per evitare di indennizzare. L'Entità dei premi assicurativi richiesti è aumentata nel corso degli anni  in base ai rischi e massimali tarati e da tarare per ciascuna tipologia di ente. Chi ti assicura un danno erariale di oltre 90 milioni di euro per esempio( penso al caso Penati conclusosi con una assoluzione. E se ci fosse stata invece una condanna? Una compagnia avrebbe da vero pagato quell'importo al posto dei condannati? Il massimale avrebbe mai ricompreso quell'importo)   Se siamo chiamati a lavorare negli enti a garanzia della legalita' dobbiamo sapere che dobbiamo farlo con massima professionalita' e rigore perche' secondo me le polizze assicurative sono solo illusori almanacchi utili a farci credere che se sbagliamo paga la compagnia. Non e' cosi'. La questione comunque dovrebbe essere oggetto di contrattazione in sede di nuovo CCNL.quando  e se  potremo sederci ad un tavolo di una nuova trattativa.

Il mercato assicurativo su questi specifici rischi trova prevalentemente capacità di sottoscrizione nel mondo Lloyd’s ma anche qui con sempre meno disponibilità e con il forte limite (qui si) di una gestione non diretta ma mediata da altri soggetti quali coverholder per la gestione (in pratica agenzie) e loss adjuster terzi per la gestione dei sinistri con tutte le possibili difficoltà del caso. Sul discorso del massimale è chiaro che non può esistere in nessun caso un sottoscrittore che assuma un rischio per 90/100milioni incamerando qualche centinaio di euro…oltre al fatto che in dieci anni di esperienza la cifra più alta di condanna definitiva per danno erariale connotato da  colpa grave che ho potuto personalmente constatare è stata di 1.5Milioni ed è stata una sola.

5 “…E comunque il priblema di queste polizze e' che i massimali vanno tarati in base al tipo di rischio. Se un ente gestisce una discarica siamo sicuri di sapere preventivare per esempio l'entita' di  un danno ambientale frutto di colpa grave prodotta dalla inadeguata disciplina contrattuale che abbia prodotto rischi per la salute, decessi o inquinamento del suolo?.....Quello che ho detto poc'anzi significa che devi adeguare i massimali in base a cio' che un ente gestisce ed ai servizi che eroga e non soli in base alle fasce demografiche.in ente fi 1000 abitanti puo' avere autorizzato un deposito di amianto per esempio! Il rischio e' di avere polizze con massimali sottostimati. Quindi polizze che poi si svelano inadeguate alle concrete necessita'. Per il cadi di Rho ricordo vagamente che il collega patteggio' 30mila euro circa con rateazione. Non mi risultano pagamenti da parte di assicurazioni.Ho visto polizze Marsh molto esose e nel contempo vaghe ed incomplete, che non prevedono adeguamenti in sede fi rinnovo in caso di aggravamento dei rischi assicurati.

La proposta intermediata da Marsh a favore degli Iscritti all’Unione non solo non può essere definita esosa tant’è che prevede premi più bassi della proposta in corso (ampiamente peggiorativa nei contenuti) ma si attesta certamente tra le più competitive del mercato. Non comprendo il riferimento a “..vaghe ed incomplete..” perché è generico e non motivato. La necessità di poter parametrare il massimale alle reali necessità del singolo assicurato è sacrosanta tant’è che la proposta prevede tre differenti livelli di massimale (1M-2.5M-5M) opzionabili dall’assicurando in fase di adesione. Durante l’arco dell’annualità assicurativa così come non sono previsti aggravi di premio in caso di cambiamento/ampliamento di mansioni e/o enti (quindi previa mera segnalazione i rischi sono in copertura SENZA alcun aggravio) non viene prevista possibilità di modificare il massimale fino alla prima scadenza utile (30.06 di ogni anno).

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